ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il Consiglio di Stato si esprime sui requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo.

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Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 21 febbraio 2023, n. 1775.

Costituisce onere dei ricorrenti, che vogliano avvalersi della forma del ricorso collettivo, indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda.

Due, difatti, sono i requisiti di ammissibilità del ricorso: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l’altro negativo, costituito dall’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti.

Nel processo amministrativo, per stabilire l’ammissibilità del ricorso collettivo, è necessario verificare l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia, in altri termini, accertare che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi, da un lato, e la non confliggenza degli interessi dei singoli dall’altro.

Nel caso in cui il ricorso collettivo nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni, e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso. ( fattispecie in tema di piano regolatore, in cui la diversità di attività commerciale svolta dai ricorrenti non giustificava la proposizione di ricorso collettivo).