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Il Consiglio di Stato si esprime sui requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 21 febbraio 2023, n. 1775.
Costituisce onere dei ricorrenti, che vogliano avvalersi della forma del ricorso collettivo, indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda.
Due, difatti, sono i requisiti di ammissibilità del ricorso: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l’altro negativo, costituito dall’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti.
Nel processo amministrativo, per stabilire l’ammissibilità del ricorso collettivo, è necessario verificare l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia, in altri termini, accertare che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi, da un lato, e la non confliggenza degli interessi dei singoli dall’altro.
Nel caso in cui il ricorso collettivo nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni, e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso. ( fattispecie in tema di piano regolatore, in cui la diversità di attività commerciale svolta dai ricorrenti non giustificava la proposizione di ricorso collettivo).