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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

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Il Consiglio di Stato si esprime sulla riqualificazione d’ufficio del rito applicabile alla controversia.

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Consiglio di Stato, Sez. V, decr. del 13 marzo 2023, n. 264.

Il rito appalti di cui all’art. 120 c.p.a. risponde ad esigenze di interesse pubblico, non rientra nella disponibilità delle parti e si applica ex lege al ricorrere dei relativi presupposti; pertanto, qualora la parte proponga erroneamente l’appello con rito ordinario, spetta all’ufficio giudiziario riqualificarlo come rito ai sensi dell’art. 120 c.p.a., con le relative conseguenze quanto, in particolare, alla fissazione d’ufficio dell’udienza di discussione e alla integrazione del contributo unificato dovuto.

Nel caso di specie, una sentenza in materia di appalti – soggetta pertanto al rito di cui all’art. 120 c.p.a. – era stata impugnata entro il termine previsto dall’art. 120 c.p.a.; tuttavia, nel modulo di deposito di appello non era stata indicata la corretta tipologia, ossia “appello avverso sentenza nel rito di cui all’art. 120 c.p.a.”, ma la tipologia “appello avverso sentenza”, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura prevista per il rito ordinario e non nella misura maggiore prevista per il rito appalti.

Nel decreto si osserva che la scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, atteso l’interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti, e pertanto compete all’ufficio la riqualificazione del rito in caso di erronea o omessa indicazione della tipologia ad opera delle parti; inoltre, rilevandosi che non è infrequente la qualifica di appelli in materia di appalti come appelli ordinari, il decreto è stato trasmesso al Segretario generale della giustizia amministrativa e al Presidente del Consiglio di Stato per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali misure organizzative al fine della corretta qualificazione della tipologia di appello ad opera delle parti e dell’ufficio ricorsi e della prevenzione di condotte elusive del versamento del contributo unificato nella misura dovuta.