ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Il Consiglio di Stato si esprime sui criteri di assegnazione dei benefici economici per i disabili.

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Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 6 dicembre 2023, n. 10570.

In base alla normativa nazionale, il criterio cardine per l’assegnazione del beneficio economico è correlato alla maggiore gravità dello stato di disabilità, con la conseguenza che si appalesa irragionevole, illogico e sproporzionato il criterio di priorità che antepone i pazienti gravi che godono dell’assistenza domiciliare integrata a quelli gravissimi che non ne hanno bisogno, in considerazione delle caratteristiche specifiche della loro disabilità.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che se sono evidenti le necessità dei disabili allettati, sono pure meritevoli delle provvidenze economiche i minori autistici gravissimi: tali disabili, infatti, necessitano di una vigilanza continua da parte del nucleo familiare, così da scongiurare il pericolo che possano assumere comportamenti tali da mettere in pericolo la loro e la altrui incolumità e che, pertanto, la scelta di favorire i disabili, anche se (soltanto) gravi, con piano di assistenza individuale di cure domiciliari, comporta una inammissibile discriminazione rispetto ai minori autistici in condizione di disabilità gravissima.