Ultimissime

Il CGARS si esprime sulla cognizione del giudice dell’ottemperanza.
CGARS, Sez. giur., sent. del 5 ottobre 2023, n. 644.
Merita infine ulteriormente osservarsi – e ciò, peraltro, con valenza anche di per sé dirimente, nel senso di rendere necessitata la declaratoria di infondatezza del presente appello – che al giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza a sentenza definitiva (o, come nella specie, a un provvedimento a essa equiparato qual è l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.) del giudice ordinario, non pertiene alcun potere cognitorio sul giudicato civile in tale sede azionato; né dunque sulla sua caducazione eventualmente sopravvenuta.
Ben può capitare, pur se in casi particolarissimi, che una sentenza passata in giudicato (o, nella specie, un’ordinanza di assegnazione definitiva per mancata opposizione nei termini) sia travolta da un successivo provvedimento giurisdizionale (come accade, per esempio, nei casi di accoglimento di una domanda di revocazione straordinaria, ovvero di una querela nullitatis di essa); nondimeno, in tutti tali casi non spetta mai al giudice dell’ottemperanza dare atto del fatto estintivo, neppure in via di delibazione meramente incidentale, giacché egli è unicamente tenuto a prendere atto delle pertinenti decisioni rese (in sede cognitoria) dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto che ha dato origine alla formazione del titolo azionato in ottemperanza.
Ne deriva, quale ineludibile corollario, che la parte appellante non potrebbe far valere le deduzioni impropriamente svolte in questa sede se non che – semmai – attivandosi, nei sensi e limiti consentiti dal codice di procedura civile, per far dichiarare dal giudice della cognizione (ossia, nella specie, dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di assegnazione qui posta in ottemperanza; e, solo dopo che fosse stata resa una siffatta declaratoria (con provvedimento giurisdizionale definitivo o quantomeno esecutivo) da parte del giudice ordinario, depositarla nel giudizio di ottemperanza, solo così potendo ottenerne l’arresto.
In tal senso, e più ampiamente, cfr. la recentissima sentenza di questo Consiglio 29 settembre 2023, n. 633, che in parte qua di seguito si trascrive: “in sede di ottemperanza a sentenza definitiva del giudice ordinario, l’eventuale contrasto tra diversi giudicati – quand’anche possa avere effetti revocatori ex art. 395, n. 5, c.p.c., nel cui ambito è destinato a prevalere il primo di essi; e parimenti quando, non essendo stato azionato o non essendo azionabile detto rimedio, il contrasto si risolva invece nella mera prevalenza dell’ultimo, ratione temporis e secondo i principi dell’art. 2909 cod. civ. – va risolto necessariamente e unicamente in sede civile e, in difetto di ciò, l’eventuale secondo pagamento per il medesimo titolo sostanziale (ma formalmente diverso e apparentemente cumulativo) che risulti perciò indebito (in sede di revocazione del secondo giudicato; ovvero in esito a uno specifico giudizio cognitorio che accerti l’assenza di giustificazione causale dello spostamento patrimoniale sebbene conseguito mercé un giudizio di ottemperanza) non potrebbe essere dichiarato tale incidentalmente in questa sede, ma unicamente legittimerebbe il successivo esercizio, in sede ordinaria, dell’azione di ripetizione di quanto indebitamente percetto, pur se iusso iudicis. Mai potendo il giudice dell’ottemperanza accertare, neanche incidentalmente, la debenza o meno di somme dichiarate dovute da un giudicato civile, quali che siano gli ulteriori rapporti di diritto sostanziale tra le parti; ma dovendo questo giudice sempre arrestarsi – come fosse il giudice dell’esecuzione civile, ma privo dei relativi poteri cautelari correlati all’instaurazione di un giudizio cognitorio di opposizione (ex artt. 615, 617 o 619 c.p.c.) – alla mera verifica della sussistenza del titolo esecutivo ottemperabile perché gli è precluso conoscere, rispetto alle sentenze ottemperande di altra giurisdizione, dei contenuti cognitori propri dei prefati giudizi di opposizione”.