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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Giurisdizione in caso di azione di condanna ad un facere specifico della Pubblica Amministrazione. Pronuncia del TAR Salerno.

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TAR Salerno, Sez. II, sent. del 23 febbraio 2024, n. 495.

Quanto invece alla domanda di condanna al consolidamento del costone, il Collegio ritiene che la fattispecie non rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario e solleva pertanto d’ufficio un conflitto negativo di giurisdizione con rinvio della questione alle Sezioni Unite della Cassazione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a.

Come chiarito dalla giurisprudenza tale norma (secondo cui “quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione”) subordina la possibilità di sollevare il conflitto negativo a tre presupposti: a) che un primo giudice declini la giurisdizione e indichi un secondo giudice che ritiene fornito di giurisdizione; b) che tale giudizio venga tempestivamente riassunto dinnanzi a questo secondo giudice; c) che il secondo giudice, non condividendo l’indicazione data dal primo, sollevi conflitto alla prima udienza (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8981).

Tali presupposti ricorrono nel caso in esame perché: a) con la sentenza n. 29 del 13 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Vallo della Lucania ha declinato la propria giurisdizione; b) il giudizio è stato tempestivamente riproposto avanti a questo Tribunale con atto notificato il 16 marzo 2022 (la giurisprudenza ha chiarito che, per la disciplina di cui all’art. 11 c.p.a., la riassunzione può avvenire sia prima sia dopo il passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione, purché non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della stessa: cfr. Consiglio di Stato, v. Adunanza Plenaria, 16 dicembre 2011, n. 24); c) il conflitto viene sollevato alla prima udienza fissata alla data del 14 febbraio 2024.

Ebbene, la presente controversia esula, in parte qua, dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in virtù di quanto affermato da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 13 settembre 2017, n. 21192, secondo la quale: “Sussiste la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda rivolta dal privato contro un Comune per conseguirne la condanna ad un facere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie ad adeguare l’impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche al fine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietà privata, e la condanna al risarcimento dei danni prodotti a questa proprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c.”.

Pertanto, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali e ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a, deve disporsi la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affinché si pronuncino sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato.