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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

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Formazione per silentium del permesso di costruire. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 21 novembre 2023, n. 9969.

A fronte del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il diniego comunale di attestazione dell’inconfigurabilità del silenzio-assenso rappresenta un’errata applicazione dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché un’illegittima limitazione dell’operatività della fattispecie a formazione progressiva per silentium.

Sono così frustrate le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agere amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici, sottese alla ratio normativa.
Non può, peraltro, diversamente opinarsi invocando sia la disciplina speciale scandita nella legge n. 47 del 1985 in materia di condono sia la dequotazione della funzione della conferenza di servizi richiamata dall’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui modulo procedimentale trova la sua ragion d’essere nella concreta necessità di acquisire assensi e nulla osta di altri enti affidatari di interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa.

Le eventuali ragioni di contrasto dell’attività edificatoria con la disciplina urbanistico-edilizia devono, poi, essere puntualmente valutate entro il termine legalmente scandito, atteso che, in mancanza di qualsiasi esercizio del potere di autotutela contro il provvedimento formatosi per silentium, l’eventuale motivazione postuma sarebbe inammissibile.