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Anno XVII - n. 01 - Gennaio 2025

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Favor partecipationis e obbligo di sopralluogo dell’offerente nelle procedure di gara. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. del 6 dicembre 2024, n. 9783.

L’obbligo di sopralluogo, da parte dell’offerente in materia di contratti pubblici, strumentale ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è funzionale alla completa valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica, che sia più aderente alle necessità dell'appalto. Il favor partecipationis alle procedure di affidamento di contratti pubblici comporta che all'esclusione di un offerente si possa pervenire nella sola ipotesi di mancato sopralluogo. Tale opzione ermeneutica è coerente con il principio dell’accesso al mercato previsto dall’art. 3 d. lgs. n. 36/23, secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”, il quale, ai sensi dell’art. 4 del medesimo testo normativo, costituisce criterio primario per l’applicazione e l’interpretazione delle altre disposizioni del vigente codice degli appalti.