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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Facoltà della stazione appaltante di verificare l’eventuale anomalia dell’offerta. Pronuncia del TAR Palermo.

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TAR Palermo, Sez. II, sent. del 23 agosto 2021, n.2435. 

L’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dalla lex specialis, disciplina i casi in cui, a fronte di specifici e tassativi indici di anormalità (“offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”) e del numero di offerte ammesse, la verifica dell’anomalia dell’offerta è da considerarsi obbligatoria per la stazione appaltante.

Ciò non esclude, però, che ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, anche in assenza dei presupposti vincolati di cui al citato comma 3 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, possa procedere discrezionalmente a verificare l’eventuale anomalia dell’offerta presentata anche nelle ipotesi di procedura di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa (T.A.R., Campania, Salerno, Sez. I, 23 agosto 2019, n. 1479).