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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Facoltà del lavoratore c.d. caregiver all’esonero dai servizi notturni. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 17 ottobre 2022, n. 8798.

Il Consiglio di Stato ha precisato che:

- il riferimento ai «lavoratori che hanno a carico persone con disabilità ai sensi della legge 104 del 1992» contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001, in relazione ad una delle categorie cui spetta la facoltà di essere esonerata dai servizi notturni, non può essere ricondotto alla sola definizione di portatore di handicap, ma va riportato all’intero sistema delle tutele indirette del disabile contenuto nella richiamata legge quadro, con la finalità di rafforzare le possibilità di aiuto da parte dei familiari, lato sensu intesi. Il mancato riferimento esplicito al requisito della gravità della situazione dell’assistito, al contrario menzionata all’art. 42 del medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 con riferimento al caso in cui il parente sia anche il genitore di minore disabile, si giustifica in ragione del difetto di coordinamento tra normative stratificate in materia di lavoro notturno, da un lato, con continuo rimodellamento dell’istituto per adeguarlo alle indicazioni rivenienti dalle numerose pronunce della Corte costituzionale, e tutela della genitorialità e della disabilità, dall’altro, che ha finito per innestare la prima (anche) nella disciplina della seconda;

- la compresenza, con riferimento alla disabilità lato sensu intesa, di diverse dizioni a livello nazionale, comunitario e internazionale (persona non autosufficiente, portatore di handicap, invalido e inabile), astrattamente anche applicabili contemporaneamente al medesimo soggetto, in assenza di una esplicita dizione testuale in tal senso, non consente di operare ad ogni fine una

sovrapposizione in termini giuridici della nozione di disabile a quella di persona con handicap anche lieve di cui all’art. 3, comma 1, della l. n. 104 del 1992.