Ultimissime

Intercettazioni: cosa cambia dopo le modifiche urgenti apportate alla disciplina. Testo completo.
A.S. 1659: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni".
Con 156 voti favorevoli, 118 contrari e nessun astenuto, l'Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 20 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del decreto-legge n. 161/2019, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni (A.S. n. 1659). Il provvedimento passa alla Camera per la seconda lettura.
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Articolo 1
(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)
L'articolo proroga al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, si applicherà ai procedimenti penali iscritti da tale data. Inoltre, è prorogato al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo n.216 del 2017, che introduce un’eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’art. 292 c.p.c.
A.S. 1659: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"
Articolo 2
(Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)
Il comma 1 apporta modifiche al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
Ivi in particolare:
- la lettera a) interviene sull’art. 114 c.p.p., relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
- la lettera b) modifica il comma 2 dell’art. 242 c.p.p., sulle modalità di trascrizione delle registrazioni, sopprimendo l’intervento riformatore del 2017 e ripristinando la formulazione ante-riforma. Il decreto-legge, inoltre, modifica la rubrica dell’articolo e il contenuto del comma 2 sostituendo all’espressione “nastro magnetofonico” quella più attuale “registrazione”;
- la lettera c) modifica l’art. 266 del codice, sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni, per consentire l’uso del captatore informatico (c.d. trojan) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall’attualità di un’attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Novellando l’art. 266 il decreto-legge non interviene sulla riforma del 2017 ma aggiunge ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., i delitti degli incaricati di un pubblico servizio, con gli stessi requisiti di pena edittale (reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni);
- la lettera d), punti 1)-4), apporta modifiche all’art. 267 c.p.p., sulle forme ed i presupposti delle intercettazioni, con la duplice finalità di coordinare questa disposizione con la possibilità di usare il captatore informatico nei procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. (v. sopra) e di eliminare la previsione introdotta nel 2017 in base alla quale la polizia giudiziaria annota le conversazioni che non può trascrivere ne informa il p.m. »;
- la lettera e), punti 1)-3), modifica l’art. 268 c.p.p. sull’esecuzione delle operazioni di intercettazione.
La principale novità riguarda la soppressione della riforma del 2017 nella parte in cui (comma 2-bis) vieta alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini (per l’oggetto, i soggetti coinvolti, o la trattazione di dati personali sensibili) e demanda al p.m. il compito di ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni “quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova” (comma 2-ter). Il nuovo comma 2-bis stabilisce che il pubblico ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Viene meno l’iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il p.m. Il comma 2-ter è conseguentemente abrogato;
- la lettera f), punti 1)-3), interviene sull’art. 269 c.p.p. relativo alla conservazione della documentazione eliminando le previsioni della riforma relative alla disciplina del segreto sugli atti relativi alle intercettazioni. In particolare, con la modifica del comma 1, il decreto-legge specifica che gli atti dovranno essere conservati nell’archivio gestito dal Procuratore della Repubblica (v. infra, art. 89-bis disp. att. c.p.p.) ed elimina la disposizione in base alla quale tali atti sono coperti da segreto; per coordinamento, è abrogato il comma 1-bis, in base al quale i soli verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini non sono più coperti da segreto; con la sostituzione del comma 2, è ripristinata la formulazione ante-riforma in base alla quale quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria al procedimento, le parti possono chiederne al giudice la distruzione, a tutela della riservatezza;
- la lettera g), punti 1) e 2), apporta modifiche all’articolo 270 c.p.p. in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento “diverso”. In particolare, prevede che fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 270 c.p.p. i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che tali reati siano ricompresi tra quelli previsti dal comma 2-bis dell’articolo 266 c.p.p.
- la lettera h) interviene sull’articolo 291 c.p.p. (procedimento di applicazione delle misure cautelari), ripristinando la formulazione precedente alla riforma del 2017;
- la lettera i), intervenendo sul comma 3 dell’articolo 293 c.p.p. (disciplina degli adempimenti esecutivi delle ordinanze con cui si dispone una misura cautelare) ne ripristina la formulazione antecedente al decreto legislativo del 2017;
- la lett. l) apporta modifiche di coordinamento (conseguenti alle modifiche e alle abrogazioni previste dal decreto-legge in conversione) all’articolo 295, in materia di verbale di vane ricerche, ripristinando anche in questo caso la formulazione antecedente al decreto legislativo n. 216;
- la lettera m) aggiunge un ulteriore comma all’articolo 415-bis, relativo all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. Il nuovo comma 2-bis prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 268 c.p.p. (vedi sopra, lett. e), l’avviso contiene anche l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal PM. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e d cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il PM. Nel caso di reiezione dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui al comma 6 dell’articolo 268 c.p.p;
- la lettera n) sopprime – ripristinando anche in questo caso il testo antecedente al decreto legislativo n. 216 – il comma 4-bis dell’articolo 422 c.p.p. in tema di attività di integrazione probatoria del giudice;
- la lettera o) aggiunge un ulteriore comma all’articolo 454 c.p.p.. Il nuovo comma 2-bis prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 268 c.p.p. (vedi lett. e), con la richiesta di giudizio immediato il PM deve depositare anche l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro quindici giorni dalla notifica all’imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del PM (articolo 456, comma 4 c.p.p.), l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il PM con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza;
- la lettera p) interviene sull’articolo 472 c.p.p. in materia di dibattimento a porte chiuse, ripristinando la formulazione del comma 1 antecedente al decreto legislativo n. 216 del 2017;
- la lettera q) abroga gli articoli 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni), 268-ter (Acquisizione al fascicolo delle indagini), 268-quater (Termini e modalità della decisione del giudice) e 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni) c.p.p..
Il comma 2 prevede che alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
La lettera a) modifica l’art. 89, disp.att. c.p.p. in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni. Di particolare rilievo è la disciplina prevista da tale disposizione con riguardo alle intercettazioni mediante trojan. In dettaglio il comma 2-bis della norma impone l'utilizzo di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (si veda il DM 20 aprile 2018) e prescrive che le comunicazioni intercettate siano trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Ancora, l'articolo, al comma 2-ter prevede che, durante il trasferimento dei dati siano operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. La disposizione stabilisce, inoltre che, in caso di impossibilità di un contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'art. 268 c.p.p. debba atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate (comma 2-quater.). Infine, l'articolo prevede che al termine delle operazioni si provveda alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi (comma 2-quinquies).
La lettera b) interviene invece sull'articolo 89-bis disp.att.c.p.p. relativo all'archivio delle intercettazioni. Ivi si rivede la disciplina dell’archivio delle intercettazioni "secondo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi, tutelino la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso" (per le modalità di accesso all'archivio si veda il comma 5);
La lettera c) apporta una modifica di coordinamento al comma 1-bis dell'articolo 92 disp. att.c.p.p.
I commi 3 e 4 demandano ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi informatici che, ai sensi del comma 4, devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia.
Il comma 5 rimette ad un decreto ministeriale, di natura non regolamentare (adottato dal Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali) la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l’accesso all’archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso.
Il comma 6 demanda ad un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il comma 7 interviene sull’articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017 dedicato alle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rendendo il medesimo regime applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, coerentemente con quanto previsto all’articolo 1.
Il comma 8 Il comma 8 prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo 2 trovino applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.
La RT premette che la norma interviene per dettare il nuovo regime della materia di cui alla rubrica, con l'obiettivo di migliorare l'esecuzione delle attività di intercettazione, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati e trascritti e· l'effettiva tutela di garanzie difensive.
Segnala, la posizione di responsabilità assegnata all'organo inquirente, che è tenuto a svolge un'accurata valutazione sui dati raccolti, ai fini della loro utilizzabilità, a fini probatori, sia nel procedimento in corso che nei procedimenti diversi rispetto a quello per il quale si procede e per il quale è stato emanato il decreto di autorizzazione alle predette intercettazioni telefoniche di conversazioni o comunicazioni.
Esaminando gli interventi principali, osserva come si sia inteso rispristinare per alcune disposizioni (v. l'articolo 268, commi da 5 a 8, c.p.p.) il testo del codice di procedura penale, nella versione anteriore all'intervento normativo operato col D.Lgs. 216/2017, conservando tuttavia le norme in materia di utilizzazione del c.d. trojan e la destinazione all'archivio digitale, istituito presso ciascuna procura della Repubblica, del materiale intercettato.
Inoltre, evidenzia la regola generale relativa al divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite come materiale probatorio ai sensi degli articoli 268 e 415-bis c.p.p., che l'indagato ed il suo difensore possono esaminare per via telematica e di cui possono estrarre copia. È inoltre concessa agli stessi la facoltà di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e delle quali, su richiesta, il pubblico ministero può autorizzare l'estrazione qualora ritenga di accogliere l'istanza.
Certifica comunque che la regolamentazione delle comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili ed alle attività difensive ha natura precettiva e ordinamentale. La stessa, quindi, non produce effetti di carattere finanziario.
Riguardo agli interventi relativi agli articoli 242, 266 e 267 c.p.p. evidenzia che si tratta di chiarimenti lessicali e interpretativi rispetto a prassi già vigenti e di corrente applicazione nell'ambito dei procedimenti penali. Inoltre, riguardo agli articoli 267, comma 5 c.p.p. e 269 comma 1 c.p.p., si conferma la gestione tramite modalità informatiche del registro riservato con cui si conservano i decreti che dispongono o autorizzano le operazioni di intercettazione e dell' archivio digitale in cui sono conservati integralmente i verbali, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle stesse: documentazione che è conservata sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.
Tale modalità gestionale è riconfermata anche riguardo all'archivio delle intercettazioni di cui all'articolo 89-bis disp. att. c.p.p., per il quale è incentivata la digitalizzazione, la tutela della segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di· accesso sempre sotto la direzione, la vigilanza del medesimo procuratore della Repubblica di cui sopra si è detto.
Evidenzia che ulteriore finalità di snellimento procedurale e di tutela dell'acquisizione dei dati è perseguita attraverso l'intervento sull'articolo 268 c.p.p.: infatti, è attribuito al pubblico ministero una funzione di vigilanza e controllo sui verbali delle intercettazioni, affinché in essi non vengano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o inerenti dati personali definiti "sensibili" dalla legge, salvo che non si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.
Segnala, poi, che la modifica appuntata all'articolo 270 c.p.p. consente di utilizzare i risultati di cui alle intercettazioni tra presenti disposte con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, anche ai fini di acquisizione della prova, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di cui all'articolo 266; comma 2-bis c.p.p., diversi rispetto a quelli per cui era stata richiesta d'intercettazione. Si consideri, infatti, che si tratta di reati già contemplati dalla recente riforma dettata dalla legge 9 gennaio 2019. n. 3, in materia di prevenzione della corruzione, per i quali si prevede l'adozione di misure cautelari ed afflittive previste per la tipologia di reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., reati in cui è effettuata un'equiparazione tra pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio.
Si consegue, pertanto, un ulteriore vantaggio in termini di snellimento delle procedure e di riduzione dei tempi processuali, dovuto alla circostanza di non dover ripetere l'istruttoria per l''espletamento di un 'attività investigativa già svolta riguardo a precedenti procedimenti e per cui si otterrebbero stessi risultati: si evita, in tal modo, una duplicazione di attività con conseguenti risparmi di spesa, sebbene allo stato non quantificabili, riscontrabili solo a consuntivo.
Sottolinea, inoltre, che la realizzazione degli obiettivi sottesi al presente provvedimento, non comporta alcun profilo di carattere oneroso per la finanza dello Stato. Sul punto, certifica infatti che la facoltà concessa ai procuratori legali dell'indagato di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero non comporta oneri per la finanza pubblica essendo attività posta a completo carico degli interessati per l'esercizio del diritto di difesa. Al contempo, la possibilità di estrarre copia dei suddetti verbali d'intercettazione potrà apportare un maggior gettito nelle casse dell'Erario atteso il versamento dei correlati diritti di copia.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, in primis con riferimento alle modificazioni e integrazioni al c.p.p. previste alle lettere a) (art. 114, comma 2-bis c.c.p.)) ed e) (art. 268, comma 2-bis e commi 4-8, c.p.p.) del comma 1, posto che la RT certifica che la regolamentazione delle comunicazioni e conversazioni ivi novellata e integrata, relativamente a dati sensibili ed alle attività difensive riveste natura precettiva e ordinamentale, e che la stessa non produrrà effetti di carattere finanziario, nulla da osservare.
Nondimeno, andrebbe confermato che le modifiche alle funzioni affidate agli uffici giudiziari per effetto delle modifiche potranno essere sostenute a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono per essi previste ai sensi della legislazione vigente.
Sul comma 2, alla luce dell'innovativa attribuzione della direzione e vigilanza al procuratore delle attività di digitalizzazione, della tutela della segretezza dei dati e della regolamentazione delle modalità di accesso, andrebbe confermato che per tali compiti, gli uffici di procura potranno avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono per essi già previste dalla legislazione vigente.
Sui commi 3-7, ivi trattandosi di disposizioni di mero rilievo ordinamentale, nulla da osservare.
In merito al comma 8, andrebbe confermato che la decorrenza ivi prevista a partire dalla quale è stabilito che ai procedimenti penali verranno applicate le disposizioni previste dall'articolo in esame (cioè a decorrere da quelli iscritti successivamente al 29 febbraio 2020), rivesta natura di mero rilievo "ordinatorio" e non presenti alcuna particolare implicazione circa l'approntamento e l'adeguatezza delle risorse ed infrastrutture informatiche necessarie ad assicurare l'attuazione delle norme, la cui disponibilità è indispensabile alla effettiva e piena attuazione del riordino in esame.
Sul punto, si rinvia all'esame dell'articolo 3.
Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)
La norma prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.