Ultimissime
Disciplina della notificazione della sentenza nel processo amministrativo e domicilio digitale dell’avvocato. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 5 luglio 2023, n. 6573.
Nel processo amministrativo non trova applicazione la previsione normativa di cui all’art. 125 c.p.c., come modificato dall'art. 45-bis, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in virtù del quale le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato e la notifica effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite sarebbe da ritenersi nulla.
Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, ex art. 25, comma 1, c.p.a., la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.