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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Sul diritto di accesso ai documenti contrapposto al diritto alla riservatezza avente ad oggetto segreti tecnici o commerciali

TAR LAZIO, Sezione Prima Quater, sentenza n. 6614 del 13 giugno 2018
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I giudici del TAR Lazio si pronunciano su un caso di diniego dell’esercizio del diritto di accesso agli atti.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto, avanti al TAR, da P.P. srl contro la Regione Lazio e nei confronti della G. spa al fine di ottenere l’annullamento della nota con la quale la predetta Regione ha negato alla società ricorrente l’accesso agli atti e conseguenzialmente, ottenere l’accertamento del diritto ad accedere ai documenti richiesti.

Con la nota impugnata, la Regione Lazio nega l’accesso ai documenti richiesti sulla base della seguente motivazione: segreti commerciali ed industriali meritevoli di tutela (quali espressione dei superiori valori della concorrenza e del mercato) e come tali idonei, qualora divulgati (soprattutto ad un competitor presente nel mercato di riferimento) ad arrecare un gravissimo vulnus alle strategie commerciali della scrivente società”.

I giudici del TAR ricostruiscono, in occasione della sentenza n. 6614 del 2018, il quadro normativo di riferimento.

L’art. 22e ss. della legge n. 241 del 1990 sancisce che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”, prevedendo, anche, che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili....” ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 tra cui, in particolare, di quelli di cui alla lettera d) del comma 6, a norma del quale, il diritto d'accesso può essere escluso “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.

Il Collegio osserva che, dalla ricostruzione del quadro normativo predetto, sipalesa che la necessità di riservatezza delle imprese, in rapporto all’interesse commerciale o industriale, sia un valido motivo ex lege a giustificare esclusioni oppure limitazioni del diritto d’accesso, nelle ipotesi in cui la medesima esigenza risulti “apprezzabile, lecita e meritevole di tutela”, essendo collegata a potenziali pregiudizi derivanti dalla divulgazione dei predetti dati.

I giudici del Collegio rilevano che appare chiaro ed inconfutabile come il quadro normativo di riferimento preveda in linea generale ex lege, “la ricerca di un punto di equilibrio tra diritto di accesso e tutela della riservatezza, introducendo riguardo ad informazioni relative a segreti tecnici e commerciali presenti nell’offerta o, come nel caso di specie, nelle giustificazioni poste a corredo dell’offerta medesima, una peculiare disciplina di cui all’art. 53”commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016.

La predetta normaprevede una forma di accesso azionabile “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431).

Conformemente a quanto già deciso in giurisprudenza, nei casi in cui l’istanza di accesso riguardi anche “informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”, la prevalenza del diritto a conoscere tali atti ed informazioni emerge limitatamente ai casi in cui l’istante ricorra avverso gli atti della procedura di gara o per conseguire il risarcimento dei danni, anche in via autonoma” (Consiglio di Stato, sentenza n. 3431/2016.).

In conclusione, il Collegio statuisce che:“in ragione di un contrapposto diritto alla riservatezza avente ad oggetto segreti tecnici o commerciali, il diritto di accesso ottiene riconoscimento limitatamente a quegli atti o documenti di gara la cui ostensione risulti necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dell’istante.