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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Discrezionalità del giudice di disporre ex officio l’invio delle parti ad un centro di mediazione. Pronuncia della Suprema Corte.

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Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 13 giugno 2023, n. 25367.

La Sesta Sezione penale ha affermato che la possibilità, per il giudice, di disporre ex officio l’invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsto dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità, né di ordine generale, né speciale, non essendo compromesso alcuno dei diritti o delle facoltà elencati dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.