ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Corte Costituzionale: illegittima la radiazione di un professionista-assessore regionale disposta per l'esercizio delle sue funzioni dall'ordine professionale.

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Corte C ostituzionale, Ufficio Stampa, comunicato del 5 novembre 2019.

La Corte costituzionale, riunita ieri in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso con cui la Regione Emilia Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna. La Regione ha impugnato la sanzione della radiazione dall’albo dei medici adottata dalla Commissione disciplinare dell’Ordine nei confronti di un medico assessore regionale alle politiche per la salute, perché aveva proposto e contribuito ad approvare una delibera della Giunta regionale sulla possibilità di impiegare infermieri nelle ambulanze anche in assenza dei medici. Delibera non gradita all’Ordine. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Stampa della Corte costituzionale fa sapere che, a conclusione della discussione, il ricorso è stato accolto. La Corte ha deciso che non spettasse all’Ordine provinciale dei medici di Bologna adottare un provvedimento disciplinare nei confronti di un componente della Giunta regionale medico, per aver proposto e concorso ad approvare un atto politicoamministrativo regionale sgradito all’Ordine professionale. Così facendo, l’Ordine dei medici ha invaso la competenza assegnata alla Regione dagli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, in materia di organizzazione sanitaria. La Corte ha ritenuto che l’Ordine, nel sanzionare il medico/assessore, di fatto ha sindacato le scelte politico-amministrative della Giunta in materia di organizzazione dei servizi sanitari, su cui non ha alcuna competenza.