ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Le Regioni non possono imporre trattamenti vaccinali non previsti dalla legislazione nazionale. La Corte Costituzionale dichiara parzialmente illegittima la Legge reg. Puglia n. 27 del 2018.

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Corte Costituzionale, sentenza n. 137 del 06 giugno 2019

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia sulle “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari” nella parte in cui stabilisce che  «in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori».

La Corte ha accolto la censura mossa dalla presidenza del Consiglio dei Ministri secondo cui la legge regionale attribuisce alle direzioni sanitarie il potere di imporre obblighi vaccinali, in violazione dei limiti di competenza stabiliti dall’art. 117, terzo comma Cost., in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e in violazione dell’art. 32 Cost. perché, senza prevedere che siano adeguatamente individuati a livello di fonte primaria i presupposti, il contenuto e i limiti dell’obbligo vaccinale, trasgredisce alla riserva di legge imposta da tale disposizione costituzionale nella materia dei trattamenti sanitari obbligatori.

La disposizione in esame, secondo la Corte, conferisce alle direzioni sanitarie un potere molto ampio e indefinito, consentendo loro di rendere obbligatorie anche vaccinazioni neppure menzionate a livello statale, senza nemmeno operare alcun rinvio al PNPV.

L’intervento regionale invade un ambito riservato al legislatore statale, sia in quanto inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute, come disposto dall’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato «il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili» (sentenza n. 5 del 2018; analogamente sentenza n. 169 del 2017), sia perché attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari di cui all’art. 32 Cost., riserva che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost.

Di qui l’illegittimità dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018.