Ultimissime

"La persona che vende prestazioni sessuali è potenzialmente una vittima e l’aggressore è la società nel suo complesso". La Corte Costituzionale riconosce la legittimità costituzionale della legge “Merlin”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 141 del 07 giugno 2019, si è espressa sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di Bari relative all’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 <<nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata».
La Corte d’Appello rimettente muove dal rilievo che, nell’attuale contesto storico, la prostituzione non è un fenomeno unitario. Accanto alla prostituzione “coattiva” e a quella “per bisogno”, vi sarebbe, infatti, una prostituzione per scelta totalmente libera e volontaria, la quale troverebbe espressione paradigmatica nella figura della escort (intendendosi per tale l’accompagnatrice retribuita, disponibile anche a prestazioni sessuali): figura ignota all’epoca dell’approvazione della legge n. 75 del 1958; e che la norma leda la libertà di autodeterminazione sessuale (garantita dall’art. 2 Cost.), punendo i terzi che si limitano a mettere in contatto la "escort" con i clienti o ad agevolare la sua attività.
La Corte Costituzionale, non condividendo la tesi del giudice a quo, ha osservato che l’art. 2 Cost. collega i diritti inviolabili al valore della persona e al principio di solidarietà. I diritti di libertà sono riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona e tale valore fa riferimento non all’individuo isolato, ma a una persona titolare di diritti e doveri e, come tale, inserita in relazioni sociali. Il costituzionalismo contemporaneo è, del resto, ispirato all’idea che l’ordinamento non deve limitarsi a garantire i diritti costituzionali ma deve adoprarsi per il loro sviluppo. Di qui una concezione dell’individuo come persona cui spetta una “libertà di” e non soltanto una “libertà da”; la sessualità rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana», con la conseguenza che «il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire», ma ciò va considerato in relazione al diritto ad opporsi a “intrusioni” altrui non volute nella propria sfera sessuale, e con riguardo alle pretese risarcitorie scaturenti dalla violazione di tale diritto (Corte Costituzionale sent. n. 561 del 1987).
Non è possibile dunque ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile. Il fatto stesso che il legislatore identifichi nella persona che si prostituisce il “soggetto debole” del rapporto spiega la scelta di intervenire penalmente “solo” nei confronti dei terzi che “interagiscano” con la prostituzione altrui.
La Corte ha quindi riconosciuto la legittimità costituzionale della legge “Merlin” dichiarando non fondate le questioni sollevate dalla Corte d’Appello di Bari in relazione a tutti i parametri evocati.