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Il passeggero trasportato su un veicolo, in caso di sinistro stradale con feriti, non risponde per l’omissione di soccorso.
Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 26888 del 18 giugno 2019.
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione ha risolto la questione relativa alla configurabililtà dei reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, a carico di soggetto diverso dal conducente di veicolo stradale.
L’art. 189 C.d.S. distingue quattro tipi di figure: l’utente, il conducente, le persone coinvolte in un incidente e le persone danneggiate. È chiaro – osserva la Corte - che fra le persone coinvolte in un incidente possono esservi le persone danneggiate ed i conducenti, ma non necessariamente i primi rientrano nella categoria dei secondi. Mentre è possibile che in un sinistro siano coinvolte persone diverse dai conducenti e dalle persone danneggiate
Ciò che occorre chiarire è se il soggetto trasportato su un veicolo possa essere definito utente nell’accezione assegnata al termine dal codice della strada o se rientri in una diversa categoria.
Il codice della strada solo con l’art. 189, relativo al comportamento in caso di incidente, estende anche coloro che, pur coinvolti, non sono nè conducenti, nè pedoni, specifiche regole di condotta ma, tuttavia, lo stesso articolo non prevede una parificazione fra tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.
La Suprema Corte è quindi giunta alla conclusione che, in caso di sinistro stradale con feriti, il passeggero non ha l'obbligo di imporre al conducente di un veicolo a motore di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente: tuttavia, se dalle indagini emerge che egli ha incitato il guidatore a fuggire o omettere soccorso risponderanno tutti e due, a titolo di concorso, dei reati previsti dai commi 6 (omissione dell'obbligo di fermarsi) e 7 dell'articolo 189 (omissione di soccorso) del Codice della Strada.