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Anno XVII - n. 06 - Giugno 2025

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Come calcolare il danno da perdita di capacità lavorativa dei professionisti. La Corte di Cassazione fa chiarezza.

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Corte di Cassazione, Sezione III, sent. n. 16913 del 25 giugno 2019.

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che la determinazione del danno patrimoniale da lucro cessante da perdita di capacità lavorativa specifica, va effettuata mediante la moltiplicazione del reddito perduto "per un adeguato coefficiente di capitalizzazione", utilizzando come parametri "da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.", criterio già richiamato dalla giurisprudenza di legittimità in altre pronunce.

 Il Supremo Collegio ha bocciato il metodo di calcolo utilizzato dal Tribunale il quale ha ritenuto corretto “ricorrere al criterio della c.d. capitalizzazione del danno patrimoniale futuro... e ciò, in via equitativa, prendendo in considerazione le tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 ed escludendo dal calcolo lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa al fine di attualizzarne la portata...”.

Nella fattispecie un avvocato, vittima di un sinistro stradale, otteneva dalla compagnia assicurativa del danneggiante un importo a titolo di risarcimento, ma ritenendola non congrua, promuoveva una procedura ex art. 696 bis c.p.c., per conseguire la condanna al risarcimento dei danni superiore a quella riconosciutagli dall’assicurazione.

Secondo la Suprema Corte, che ha ritenuto fondato il ricorso, una volta individuato il reddito medio netto annuo, questo andrà moltiplicato per la percentuale di ridotta capacità lavorativa specifica ed ulteriormente moltiplicato per il coefficiente citato; nel caso di specie il reddito annuo netto da assumere quale parametro di riferimento è quello dichiarato dall'avvocato nell'ultima dichiarazione dei redditi antecedente al sinistro e tale reddito dovrà considerarsi costante nel tempo al fine di ridurre ad equità l'alea delle fisiologiche oscillazioni del reddito nelle libere professioni...".