Ultimissime

Non è punibile penalmente il genitore che non versa integralmente l’assegno di mantenimento.
Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza n. 26993 del 18 giugno 2019
Con la pronuncia in esame la Corte Suprema di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui: “la violazione dell'obbligo di assistenza per integrare il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, deve essere tale da avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore, e che diversamente dal delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570 bis c.p., non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell'assegno di mantenimento determinato in sede civile”.
Nella fattispecie un padre veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e proponeva ricorso per Cassazione articolando quattro motivi di gravame.
Il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso e ha affermato che sebbene è fuori discussione che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta integralmente la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore, quando vi sia stato, invece, una parziale contribuzione è necessario verificare se al figlio minore siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza, per effetto della suddivisione del relativo onere economico che grava su entrambi i genitori.
Nel caso di specie, come affermato dal giudice d’appello, l’imputato avrebbe provveduto alle spese di alloggio pagando le rate del mutuo e le spese condominiali dalla cessazione della convivenza, nel maggio del 2012, fino alla vendita intervenuta nel febbraio 2013, ovvero per tutto il periodo cui si riferisce l'imputazione per la quale è intervenuta la condanna.
Va aggiunto – continua la Corte – che dalle dichiarazioni della madre emerge che il padre, imputato, avrebbe versato mensilmente 200/250 Euro in contanti che, pur essendo inferiore all’importo di 350 Euro fissato dal Tribunale, è comunque un contributo al mantenimento.
La Corte Suprema ha quindi annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello imponendo che il giudice del rinvio rivaluti la rilevanza penale dei presupposti dell'omessa contribuzione al mantenimento del figlio in relazione alla condotta sanzionata dall'art. 570 c.p., comma 2, e quindi della ricorrenza dello stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere avuto l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica nè con l'obbligo di mantenimento nè con quello alimentare, aventi una portata più ampia, e tenuto conto della suddivisione del relativo onere che grava su entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche.