ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Ultimissime



Assegno di mantenimento: va versato alla ex anche quando il minore vive con il padre, salvo alcuni casi. La Corte di Cassazione sul punto.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17689 del 2 luglio 2019.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che nell'ambito di procedimenti di separazione personale o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ogni successiva modifica del solo regime di collocazione del figlio , operata del tribunale per i minorenni, non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il mantenimento del figlio, adottata dal tribunale della separazione o del divorzio.

Nella fattispecie la sentenza di divorzio stabiliva l’obbligo per il padre di versare l’assegno di mantenimento del figlio collocato presso l’abitazione della madre; successivamente un decreto del tribunale dei minori ordinava la ricollocazione del minore presso l’abitazione del padre.  

Nel mentre il padre aveva avuto notificato un precetto con cui la madre gli intimava il pagamento degli arretrati dell’assegno divorzile di mantenimento nei confronti del quale aveva proposto opposizione che tuttavia veniva rigettata dal tribunale poiché la collocazione del minore presso il padre non privava il titolo esecutivo di efficacia, incombendo sul debitore l'onere di attivare il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio previsto dall'art. 9 della legge n. 898/1970.

Il padre quindi proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo il venir meno in capo alla ex moglie della titolarità all'assegno divorzile per il mantenimento del figlio, visto il ricollocamento del minore presso la sua abitazione.

La Suprema Corte rigettando il ricorso, ha chiarito che: “la successiva modifica, ad opera del tribunale per i minorenni, del solo regime di collocazione del figlio non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il mantenimento per il figlio, adottata dal tribunale della separazione o del divorzio, potendo il relativo giudicato, benché peculiare in quanto reso rebus sic stantibus, essere neutralizzato solo col peculiare rimedio previsto dall'ordinamento e consistente nella revisione di cui agli articoli 710 cod. proc. civ. o 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898; ne consegue che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest'ultimo finché non venga espressamente modificato o revocato all'esito di un'esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo.".