ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sull'integrazione del contraddittorio e sull'annullamento con rinvio.

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Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. del 12 febbraio 2024, n. 1414.

La decisione di pronunciare l’irricevibilità del ricorso a contraddittorio non integro, nonostante la chiara statuizione giurisdizionale di annullamento con rinvio, crea un inconveniente processuale.
Qualora, in grado di appello, venga in rilievo un profilo di tempestività del ricorso di primo grado, occorre, ai sensi dell’art. 105 del c.p.a., un nuovo rinvio al giudice di primo grado, per consentire alle parti controinteressate di esercitare i propri diritti di difesa, in relazione al merito della controversia nonchè in ordine alla stessa questione di ricevibilità e tempestività del ricorso.
L’esito processuale del nuovo rinvio potrebbe essere evitato, nel solo caso in cui le censure risultassero prive di fondamento.
Laddove, invece, il ricorso di primo grado sia fondato, l’applicazione letterale dell’art. 105 c.p.a. comporterebbe la necessità di pronunciare un nuovo annullamento con rinvio.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 105 del c.p.a., che delimiti ragionevolmente le ipotesi concrete di annullamento con rinvio al T.a.r., valorizza il principio fondante del sistema processuale amministrativo italiano, nel contesto delle regole generali di derivazione europea e del valore costituzionale irrinunciabile della ragionevole durata del processo, tanto più rilevante quando la dilatazione dei tempi del processo deriva da reiterati errori ed omissioni di valutazione e decisione compiuti dal giudice.