Ultimissime
Il Consiglio di Stato sulle cause di esclusione previste dall'art. 80, c. 5, del codice dei contratti pubblici.
Consilgio di Stato, Sez. V, sent. del 6 luglio 2020, n. 4316.
Le cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal c.d. correttivo al codice (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, sopra citato), applicabile sulla base dell’epoca in cui il bando di gara è stato pubblicato:
- l’essersi reso «colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità», tra cui il «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio», oppure il «fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione»; ed ancora, l’«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» [le tre fattispecie ora richiamate sono oggi contenute nella lettera c-bis), introdotto dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione; convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non applicabile al caso di specie perché trattasi di gara indetta in epoca precedente];
- l’avere prestato in gara di «documentazione o dichiarazioni non veritiere».