Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sull'impugnazione del capo autonomo della sentenza con il quale è stata valutata la formazione delle prove.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 20 dicembre 2023, n. 11049.
In sede di appello, l’appellante ha l’onere di contestare il capo della sentenza di primo grado con il quale è stata valutata la formazione delle prove e, quindi, la relativa scansione processuale, non potendosi limitarsi a chiedere in questa sede l’ammissione di nuove prove non dedotte in primo grado.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a, è da ritenere esercitabile non sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado: perché la parte non ne aveva la disponibilità, o perché l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello. Solo se la lacuna istruttoria è imputabile ad un’omissione del giudice di primo grado, è ammissibile l’integrazione istruttoria in appello, ma non quando il giudice di primo grado aveva ordinato il deposito della prova, ma l’amministrazione pubblica ha ignorato completamente tale incombente istruttorio.