ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sulla legittimità dell’interdittiva adottata senza la comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, per esigenze di celerità del procedimento.

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Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 10 maggio 2024, n. 4206.

Non sussiste l’illegittimità dell’interdittiva per violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, qualora la p.a. abbia effettivamente ponderato le esigenze di celerità del procedimento in relazione alla gravità degli elementi indizianti e alla non occasionalità dell’agevolazione; fattori, quelli appena elencati, che ad un esame congiunto hanno ragionevolmente indotto a ritenere che una collaborazione procedimentale oltre che inutile fosse verosimilmente pregiudizievole per gli interessi pubblici correlati alle esigenze di prevenzione amministrativa antimafia alla cura delle quali è funzionale il potere esercitato con il provvedimento in esame. 

Il pacifico diritto vivente, anche riconducibile “agli organi giurisdizionali di un medesimo Stato membro”, è condizione sufficiente per rendere flessibile l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e per evitare dunque l’abuso di tale rimedio; in particolare, per giurisprudenza costante, la norma di cui all’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, atteso che la libertà d’impresa non è oggetto di una tutela assoluta: la prevenzione antimafia si fonda su di un valore antagonista rispetto ad essa, che è appunto quello di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia.