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Il Consiglio di Stato si esprime sulla legittimità della revoca della patente nautica per mancanza dei requisiti morali.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 21 ottobre 2024, n. 8416.
È legittimo il decreto della Capitaneria di porto, recante la revoca della patente nautica abilitante al comando di imbarcazioni da diporto a motore, che sia motivata con riferimento all’esistenza, a carico del titolare, di un precedente penale di cui ad una condanna irrevocabile per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). In virtù del certificato del casellario giudiziale, acquisito dall’autorità marittima con la verifica della veridicità di quanto autodichiarato dall’istante in sede di domanda di rilascio del duplicato, è accertata, infatti, la mancanza dei requisiti morali richiesti per il mantenimento della patente nautica.