ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Il Consiglio di Stato si esprime sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio e sul vizio di notifica dell’atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, c 3, cpa.

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Consiglio di Stato, Sez. VII,  sent. del 2 maggio 2023, n. 4398.

La disciplina dettata per le ipotesi in cui l’estinzione o l’improcedibilità siano dichiarate con decreto monocratico (art. 85, commi da 1 a 8 del c.p.a.), per la sua eccezionalità, non può estendersi al caso in cui l’estinzione del giudizio sia dichiarata con sentenza: questa ipotesi resta assoggettata alla disciplina ordinaria, compresa quella sul cd. termine lungo di impugnazione ex art. 92, comma 3, c.p.a., senza alcun dimezzamento dei termini processuali ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (richiamato dall’art. 85, comma 8, c.p.a.). Ciò, in base al criterio ermeneutico, applicabile anche alle norme processuali, per il quale la disciplina di natura eccezionale non trova applicazione al di fuori dei casi da essa espressamente contemplati e, in particolare, non è suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica.

Tenuto conto, in via generale, del rinvio c.d. esterno al codice di procedura civile contenuto nell’art. 39 c.p.a. e, in particolare, del rinvio specifico che, per la disciplina dell’interruzione, l’art. 79, comma 2, c.p.a. fa alle disposizioni del predetto codice, la tempestività della riassunzione del giudizio seguita alla sua interruzione, aderendo all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sull’art. 305 c.p.c., deve essere ricollegata al deposito dell’atto di riassunzione e non alla sua notifica. Ne consegue che la tempestività del deposito dell’atto di riassunzione consente di ritenere irrilevante il vizio da cui è affetta la notifica dell’atto stesso ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, comma 3, c.p.a.

Nella sentenza, in ogni caso, si chiarisce che la notifica dell’atto di riassunzione presso il difensore che aveva rinunciato al mandato, anziché presso il nuovo difensore costituitosi in giudizio, deve ritenersi nulla e non inesistente, con conseguente possibilità di sanatoria mediante rinnovazione della stessa, ovvero in caso di spontanea costituzione del destinatario (quand’anche intervenuta al solo fine di eccepirne la nullità) (sul punto, ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. 30 gennaio 2020, n. 2087; sez. III, 18 novembre 2020, n. 26304).