ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 11 - Novembre 2024

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sul coefficiente di equalizzazione nelle prove d’esame per l’ammissione a corsi di laurea a numero chiuso.

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Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. del 4 ottobre 2024, n. 8005.

La qualità di pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato alla quale va notificato il ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., ricomprende anche le amministrazioni che, sebbene non autrici degli atti impugnati in via di principalità, sono comunque destinate a riceverne gli effetti o abbiano concorso alla loro formazione, ovvero di atti comunque presupposti, consequenziali o connessi.

In motivazione la Sezione ha precisato che, in caso di impugnazione di atti del Ministro dell’università e della ricerca in materia di accesso a corsi di laurea a numero programmato, non può essere negata la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute che hanno a vario titolo concorso nella fase programmatoria del fabbisogno professionale del settore sanitario sulla cui base è stabilita l’offerta annua di posti per relativi corsi di laurea, e i cui atti sono stati impugnati con il ricorso unitamente a quelli della prova di ammissione.
 
La legittimazione passiva di una amministrazione pubblica può essere desunta dalle diffuse difese nel merito del ricorso. In tal caso il comportamento processuale è sintomatico del fatto che essa riconosce di essere destinataria delle domande di annullamento proposte nei suoi confronti, pertanto negare la legittimazione passiva potrebbe condurre all’aporia di impedire ad essa, sulla base di un’auto-eccezione, la difesa in giudizio rispetto ad una pronuncia di annullamento considerata da essa stessa lesiva, secondo quanto ricavabile da inequivoco comportamento processuale.

È legittimo il meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto dalla normativa concorsuale (art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 settembre 2022, n. 1107) per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato denominato “coefficiente di equalizzazione” che interviene in funzione correttiva del punteggio derivante dalle risposte date dai candidati, con lo scopo di omogeneizzare i punteggi finali per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei quesiti di cui si compone ciascuna prova. Difatti, esso si pone in coerenza con i canoni di par condicio e di selezione imparziale e di stampo meritocratico che sul piano della legittimità amministrativa presiedono al funzionamento dei concorsi pubblici.