Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime in tema di accesso ai documenti amministrativi e legittimazione passiva.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 30 dicembre 2024, n. 10484.
L’amministrazione destinataria dell’esercizio del diritto di accesso deve essere individuata nel soggetto pubblico o privato che, in relazione alla propria attività amministrativa di pubblico interesse, detiene o è comunque tenuta a detenere i documenti amministrativi che ineriscono alla predetta attività. Non è pertanto opponibile al cittadino la circostanza (meramente contingente o fattuale) dell’assenza di documenti presso l’amministrazione interpellata, tutte le volte che i documenti richiesti ineriscono alle competenze proprie della stessa e devono quindi essere da essa detenuti.
Sussiste il difetto di legittimazione passiva della regione Umbria al rilascio della documentazione relativa all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, originariamente rilasciata dalla provincia, avuto riguardo al trasferimento delle competenze in materia alla regione, in forza della l.reg. 2 aprile 2015, n. 10.