ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 03 - Marzo 2026

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Il Consiglio di Stato si esprime sull'illegittimità del provvedimento di informazione antimafia per violazione del contraddittorio preventivo.

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Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 23 gennaio 2026, n. 578.

Una parziale omessa comunicazione nell’avviso ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate dalla prefettura nel provvedimento di definizione del procedimento interdittivo può costituire violazione della richiamata norma, suscettibile pertanto di portare all’annullamento dell’atto; a fronte di detta omissione non è applicabile la sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge 7 agosto 1990,  n. 241, non avendo  il provvedimento di informazione antimafia carattere vincolato, con conseguente inapplicabilità della prima parte di tale disposto, e non essendo nemmeno applicabile la seconda parte, in quanto detto avviso non è una comunicazione di avvio del procedimento, imponendo al prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito.

L'obbligo di invio della comunicazione preventiva di cui all'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sussiste anche in ipotesi di rinnovo dell'informazione interdittiva, laddove non si sia in presenza  di un mero rinnovo  in sede di aggiornamento di una precedente interdittiva, ma – in sostanza – di una nuova richiesta di iscrizione alla white list, a seguito della conclusione di un periodo di prevenzione collaborativa, a fronte della quale l’amministrazione è certamente tenuta a esaminare le eventuali circostanze sopravvenute che potrebbero indurla a ritenere venuto meno il rischio di condizionamento.