ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sull’ammissibilità dell’istanza di cancellazione della causa dal ruolo.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. V, decr. del 1 giugno 2023, n. 697.

La cancellazione del ruolo è finalizzata al decorso del termine per la dichiarazione di perenzione ordinaria, ed il termine di perenzione non può logicamente decorrere nei riti in cui non occorre l’impulso di parte, sicché resta irrilevante l’inerzia della parte stessa; pertanto, fermo restando che ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis c.p.a., la cancellazione dal ruolo è consentita solo d’ufficio e non su istanza di parte, essa è comunque consentita solo nei riti connotati dall’impulso di parte, ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza, e non anche nei riti connotati dall’impulso d’ufficio, come il giudizio di ottemperanza, nei quali la fissazione di udienza avviene d’ufficio e deve essere disposta entro termini specifici