Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sull'obbligo di contraddittorio preventivo e sull'esclusione per grave illecito professionale.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 29 aprile 2024, n. 3858.
Posto che l’illecito professionale non può essere fonte di esclusione automatica ma soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale, in tale sede l’impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning; e tali misure debbono essere valutate, dalla stazione appaltante, non solo per le gare future ma anche per quelle in corso. L’efficacia o meno di tali misure deve riguardare non solo i comportamenti contrattualmente scorretti ma anche, se del caso, quelli proceduralmente sleali; ed il contraddittorio procedimentale è diretto a valutare, altresì, se il comportamento sleale nei confronti della stazione appaltante sia da ascrivere soltanto al precedente assetto organizzativo decisionale.