ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sull'obbligo di contraddittorio preventivo e sull'esclusione per grave illecito professionale.

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Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 29 aprile 2024, n. 3858.

Posto che l’illecito professionale non può essere fonte di esclusione automatica ma soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale, in tale sede l’impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning; e tali misure debbono essere valutate, dalla stazione appaltante, non solo per le gare future ma anche per quelle in corso. L’efficacia o meno di tali misure deve riguardare non solo i comportamenti contrattualmente scorretti ma anche, se del caso, quelli proceduralmente sleali; ed il contraddittorio procedimentale è diretto a valutare, altresì, se il comportamento sleale nei confronti della stazione appaltante sia da ascrivere soltanto al precedente assetto organizzativo decisionale.