Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sulla determinazione e sulla conversione del rito da speciale a ordinario nel ricorso avverso il silenzio contenente anche una domanda risarcitoria.
ConsIglio di Stato, Sez. III, sent. del 15 gennaio 2024, n. 513.
Il rito si determina in funzione (della qualificazione) della domanda. Nel caso in esame, l’appellante non aveva censurato il capo della sentenza inerente alla domanda relativa all’illegittimità del silenzio (soggetta a rito speciale), mentre aveva impugnato quello relativo al rigetto della domanda risarcitoria e indennitaria (soggetta a rito ordinario). Ne consegue che per valutare la tempestività dell’appello occorreva tenere in considerazione i termini del rito ordinario.
Nel caso di ricorso avverso il silenzio contenente anche una domanda risarcitoria o indennitaria, il mancato esercizio della facoltà di convertire il rito da speciale a ordinario deve essere preannunciato alle parti, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. La trattazione da parte del giudice adito della controversia con un rito diverso da quello previsto non determina tuttavia alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'adozione di un rito diverso le sia derivata lesione del diritto di difesa.