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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Conseguenze della violazione del termine di stand still. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 15 novembre 2022, n. 9995

In sintesi, la violazione del termine di stand still non è da sola sufficiente all’annullamento dell’aggiudicazione, né consente la dichiarazione di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c) e comma 4, c.p.a..

Tuttavia essa ha incidenza autonoma sull’applicazione delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 c.p.a.

Quest’ultima disposizione prevede, infatti, due distinte fattispecie costitutive dell’applicabilità delle sanzioni; e segnatamente:

a) la prima, prevista dal comma 1, individua i presupposti per l’applicabilità delle sanzioni alternative facendoli coincidere con quelli sopra detti per la dichiarazione di inefficacia del contratto, dal momento che, per come risulta dal combinato disposto degli artt. 121, comma 4, e 123, comma 1 (che appunto richiama l’art. 121 comma 4), le sanzioni si applicano nelle stesse situazioni in cui si dovrebbe pronunciare la dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 121, comma 1, ma il giudice ritenga che, ricorrendo le esigenze di cui al comma 2 dell’art. 121, il contratto debba restare efficace, in tutto o in parte;

b) la seconda è chiaramente enunciata nell’art. 123, comma 3, c.p.a. secondo cui “Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.

Dal disposto dell’art. 123 c.p.a. si evince quindi che la violazione dello stand still è presupposto per l’applicazione delle sanzioni alternative sia nel caso in cui essa aggrava le conseguenze dei vizi propri dell’aggiudicazione (comportando l’applicazione dell’art. 121 c.p.a. in luogo dell’art. 122 c.p.a.), sia nel caso in cui non vi siano vizi propri dell’aggiudicazione, nella situazione contemplata dall’art. 123, comma 3, c.p.a. In tale seconda evenienza detta violazione non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione né la dichiarazione di inefficacia del contratto ed assume una portata più marcatamente afflittivo - sanzionatoria.

L’applicabilità della sanzione alternativa della riduzione della durata contrattuale anche in mancanza di vizi dell’aggiudicazione priva di fondamento gli argomenti dell’appellante basati sul disposto dell’art. 123, comma 1, c.p.a.

Nel caso di specie, essendo stato accertato, nel precedente giudizio, il vizio della procedura di gara consistito nell’illegittima composizione della commissione di gara, la sentenza, quale inevitabile conseguenza dell’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva, ne ha disposto l’annullamento.

Tuttavia la sanzione alternativa della riduzione del periodo di durata contrattuale, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, sarebbe stata applicabile anche se non fosse stato accertato detto vizio e quindi anche se l’aggiudicazione non fosse stata annullata, poiché non era, né è, in discussione la violazione del termine di stand still.

In senso specularmente opposto a quanto sostenuto dall’appellante, va affermato che, se non ci fosse stata la violazione del termine di stand still, non sarebbe stata applicabile la sanzione alternativa.

Ne consegue che ciò che rileva, ai fini di tale applicazione, è la riferibilità o meno all’affidatario dell’inosservanza del termine per la stipulazione del contratto.

Come si dirà anche trattando dei restanti due motivi di appello, l’affidatario, in qualità di contraente, non può non essere coinvolto nella vicenda che riguarda la stipulazione del contratto.

Perciò, salvi casi del tutto eccezionali e marginali (ad esempio quando sia stato indotto in errore sul decorso del termine di stand still da informazioni errate o fuorvianti da parte della stazione appaltante), non ricorre alcuna esigenza di tutelare un asserito legittimo suo affidamento nel corretto operato dell’amministrazione.

Giova ricordare che, nella situazione affine della responsabilità della pubblica amministrazione per l’affidamento suscitato nel destinatario di un provvedimento ampliativo illegittimamente emanato e poi annullato (con particolare riguardo all’ipotesi di aggiudicazione definitiva di appalto di lavori, servizi o forniture, successivamente revocata a seguito di una pronuncia giudiziale), si è pronunciato questo Consiglio di Stato, con sentenza dell’Adunanza plenaria, 29 novembre 2021, n. 21.