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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Conseguenze della cancellazione dell’avvocato dall’albo nel corso del giudizio di primo grado. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. dell'11 marzo 2022, n. 1734.

Ai sensi dell’art. 301 c.p.c., la cancellazione dell’avvocato dall’albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo e l’obbligo per il giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall’evento interruttivo.

L’attività processuale posta in essere dopo il decesso o l’impedimento del difensore, senza che sia stata dichiarata l’interruzione del giudizio, è invalida e ridonda in una ipotesi di nullità della sentenza per difetto funzionale del contraddittorio tale da integrare una delle tassative cause di rinvio della causa al giudice di primo grado previste dall’art. 105, comma 1, c.p.a..

L’opposizione a decreto di perenzione emanato nel corso del giudizio di primo grado, non può essere considerata, quoad effectum, utile ai fini della riassunzione del giudizio medesimo; a tanto si oppone la considerazione della diversa natura giuridica, del diverso contenuto e dei differenti presupposti dei due atti processuali di parte e, conseguentemente, della loro non sovrapponibilità anche ai fini di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a.; l’opposizione ha, infatti, natura di mezzo di impugnazione di un provvedimento del giudice capace di passare in giudicato, mentre gli atti di impulso di parte, strumentali alla riattivazione del processo entrato in una fase di stasi ope legis, presuppongono la conoscenza legale della esistenza dell’evento interruttivo o sospensivo.

La gravità del vizio che investe gli atti processuali lesivi del diritto di difesa, al punto da imporre la regressione del giudizio, è tale da derogare al principio per cui le cause di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; trattandosi di questioni che attengono alla regolare costituzione e prosecuzione del rapporto processuale, possono essere delibate d’ufficio per la prima volta direttamente in sede di appello con le uniche eccezioni che si tratti di questione di giurisdizione e competenza, ovvero che vi sia stata una statuizione espressa coperta dalla forza del giudicato interno