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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Concorso, per titoli ed esami, a 40 posti di referendario di TAR del ruolo della magistratura amministrativa.

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.

Decreta:

Art. 1.

1. È indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie: 1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità; 2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 5) il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio; 6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianità maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 7) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni; 8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 3. Le anzianità di cui ai precedenti punti, sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il più lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.

Art. 2.

1. La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 17,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante l’utilizzo del portale concorsi online della Corte dei conti, salvo quanto previsto dal successivo comma

3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso, a pena di inammissibilità, di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al portale concorsi all’indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata. 3. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che non rende possibile l’utilizzo del portale, la partecipazione al concorso può avvenire con le seguenti modalità: mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo schema di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente bando, ed inviata entro il termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature - concorso a quaranta posti di referendario di T.A.R. - via dell’Impresa n. 89 - c.a.p. 00187 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. Le stesse modalità valgono per l’inoltro delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 5 e della documentazione prevista dall’art. 5.

4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3 possono essere adottate esclusivamente dai soggetti ivi previsti; pertanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, esse non saranno prese in considerazione dall’amministrazione.

5. In fase di compilazione della domanda di partecipazione il candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, in numero non superiore a dieci, nonché i documenti di cui all’art. 5 del presente bando.

6. Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui al comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il limite dimensionale per l’inserimento nel portale dei concorsi, il candidato può inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro il termine per l’inoltro della domanda, all’indirizzo: Consiglio di Stato - Ufficio del personale di magistratura - concorso a quaranta posti di referendario di T.A.R. - Pubblicazioni scientifiche - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.

7. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno valutate secondo l’ordine indicato dal candidato in fase di compilazione della domanda di partecipazione. La commissione valutatrice non è tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.

8. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) comunicato in fase di registrazione al portale. È onere dei candidati inserire tempestivamente nel portale concorsi ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec).

9. Le comunicazioni ai candidati di cui al comma 3 saranno effettuate all’indirizzo di residenza o domicilio indicato nella domanda di partecipazione. È onere dei predetti candidati comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature, a mezzo posta, ogni eventuale variazione del proprio indirizzo. 10. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito pec da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito pec, né per eventuali disguidi telematici. Lo stesso vale per l’inesatta indicazione o tardiva comunicazione dell’indirizzo, nel caso di inoltro della domanda in formato cartaceo. 11. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le difficoltà incontrate nella presentazione della domanda mediante il portale, potranno essere indirizzate esclusivamente ai recapiti telefonici e/o all’indirizzo pec, indicati nel portale concorsi di cui al comma 2.

Art. 3.

1.Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l’esclusione dal concorso, quanto appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai sensi dell’art. 1 del presente bando, si chiede l’ammissione al concorso, la qualifica e la relativa decorrenza giuridica; 9) l’eventuale ulteriore anzianità vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l’ammissione al concorso, ai fini dell’eventuale valutazione di cumulo di cui all’ultimo comma dell’art. 1 del bando; 10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1) dell’art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. Per tali candidati, l’ammissione al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di idoneità alla data di presentazione della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura sanitaria pubblica, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 4. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono rilasciate ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4.

1.I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 5.

1.Ai fini della valutazione di cui all’art. 8, comma 3, del presente bando, in fase di compilazione della domanda devono essere forniti: 1) un curriculum vitae , recante l’indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata; 2) il certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell’esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) copia dello stato matricolare rilasciato dall’amministrazione di appartenenza per i candidati di cui alle categorie indicate nell’art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), ovvero un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 4) tutti i titoli utili, anche se già prodotti unitamente a precedenti domande di partecipazione a concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale, corredati del relativo elenco. 2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale concorsi di cui all’art. 2, comma 2. Per i candidati di cui all’art. 2, comma 3, i titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente bando. 4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal concorso, secondo le modalità di cui all’art. 2: 1) copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso. Il versamento deve essere effettuato, specificando la causale «Concorso referendario Tar anno 2021», mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 37142015, intestato a Tesoreria centrale dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e TAR, oppure mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente con il codice IBAN IT97 L 07601 03200 000037142015; 2) copia di un documento di identità del candidato in corso di validità.

Art. 6.

1.I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata nell’art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando. 2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione; l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per tardiva presentazione dell’istanza di partecipazione può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità delegata, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. 2.

Art. 7.

1.La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità delegata e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. 3. Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione sarà integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che saranno oggetto di esame. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso la Giustizia amministrativa.

Art. 8.

1.La commissione esaminatrice determina, prima dell’inizio delle prove scritte, l’ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 2. Dopo le prove scritte, la commissione procede all’abbinamento delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un’unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato. 3. Prima della correzione delle prove scritte, la commissione esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui all’allegato A al presente bando, all’esame dei titoli di merito indicati nell’art. 5, solo nei confronti dei candidati che abbiano espletato tutte le prove scritte. Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti. 4. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dalla commissione con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta prova scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e comunque non oltre sette giorni dalla data dell’ultima prova scritta, comunicata dalla commissione al termine dell’ultimo giorno delle prove scritte.

Art. 9.

1.Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). 3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. 5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude alla commissione la valutazione delle altre. 6. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature tramite pec (concorsotar@pec.governo.it) o a mezzo posta, all’indirizzo di residenza o domicilio eletto oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’art. 2, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull’economia politica. 8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi. 9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 10. La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 10.

1.Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - del 14 maggio 2021. 2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni di esame, muniti di valido documento d’identità personale.

Art. 11.

1.I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le relative modalità di inoltro. 2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta oppure tramite pec all’indirizzo concorsotar@pec.governo.it entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il godimento dei diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; 4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 1, comma 2, numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) la regolare iscrizione all’albo professionale degli avvocati e la data dell’iscrizione stessa, nonché l’inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico (solo per la categoria di cui all’art. 1, comma 2, numero 7), del presente decreto); b) estratto dell’atto di nascita. 4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1, comma 2, numero 8), del presente decreto devono altresì dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.

Art. 12.

1.La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

 

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