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Al parlamentare che associa ripetutamente esponenti di etnia Rom a condizioni di illegalità si applica l’aggravante ex art. 604 ter cp.
Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza n. 32862 del 22 luglio 2019.
Con la pronuncia in esame la V Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che è compatibile con il disposto dell'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l’applicazione dell’aggravante ex art. 3, comma 1, l. 25 giugno 1993, n. 205 (ora art. 604 ter cod. pen.), in relazione al reato di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), l. 13 ottobre 1975, n. 654 (ora art. 604 bis cod. pen.) commesso da un parlamentare mediante dichiarazioni rese nel corso di un’intervista radiofonica, volgari ed irridenti nei confronti di esponenti dell’etnia Rom, ripetutamente associati ad una condizione di illegalità condivisa, per via genetica, dall’intero popolo, configurandosi in tal caso una manifestazione d’odio funzionale alla compressione dei principi di eguaglianza e libertà rientrante nelle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte EDU, in presenza delle quali si giustifica l’ingerenza statuale punitiva nei confronti della libertà di espressione