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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Cassazione: le sanzioni e gli interessi delle cartelle esattoriali si prescrivono in 5 anni.

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Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. dell'1 ottobre 2020, n. 20955.

L'art 20, comma 3 del d.lvo 472/1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». A sua volta l'art 2948 1° comma nr. 4 cc afferma che «si prescrivono in cinque anni:... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che « il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (cfr. Cass 12715/ 2016 e 12715/2009).

E' stato altresì precisato in materia di interessi che « gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ » (Cass. 30901/2019,14049/2006). 

La CTR, nel riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all'accertamento del tributo e degli interessi; si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati. Il ricorso va quindi rigettato 4.In mancanza di costituzione nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio.