ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il Giudice può ordinare l’anteposizione del cognome del padre a quello della madre anche in caso di riconoscimento successivo.

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Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 18161 del 5 luglio 2019.

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che “i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse” e che “la scelta del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’art. 262 c.c., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio”.

Nella fattispecie il giudice di prime cure accoglieva il ricorso del padre per la sostituzione del cognome della figlia mediante l’anteposizione del proprio a quello della madre.

Il Supremo Collegio ha aggiunto che “con tale scelta il giudice ha voluto salvaguardare, anche sotto il profilo identitario che comporta l’attribuzione del cognome, il valore della bigenitorialità e negare invece un rilievo al collocamento del minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Si tratta di una scelta, chiaramente motivata, che consente al minore di rendere percepibile all’esterno la filiazione da entrambi i genitori e che nell’anteporre anziché aggiungere il cognome paterno ha voluto preservare il minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non paritaria del ruolo dei due genitori. Una opzione quest’ultima che non può evidentemente ritenersi soggetta al sindacato giurisdizionale di legittimità”.