Ultimissime

Commette illecito disciplinare l’"abogado" che utilizza la sigla “av.” nella corrispondenza o nel sito internet.
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019.
Con la pronuncia in esame le SS.UU della Suprema Corte di Cassazione si sono espresse sul ricorso proposto avverso la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività professionale per due mesi dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia irrogata nei confronti di un “abogato” per l’indebito utilizzo del titolo di avvocato, realizzato mediante l'indicazione del titolo soltanto con le due lettere iniziali "av".
Secondo il COA che ha irrogato la sanzione la voluta errata indicazione del titolo si colloca all'interno di un sistema organizzato volto a procacciare pratiche legali in violazione dell'art. 37 Codice deontologico.
Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Distrettuale di Disciplina chiarendo che l’abogato che usa impropriamente la sigla “av.” nella corrispondenza con i clienti commette illecito disciplinare e va sanzionato anche quando abbia acquisito successivamente il titolo di avvocato per superamento dell’esame di Stato. Ancora più grave è la condotta dell’abogato che utilizzi la sigla av. su mezzi ad alto potenziale di diffusione come il sito internet.