ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La CGUE si esprime in tema di produzione di un documento contenente dati personali di terzi nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, tutela dei dati personali e diritto alla riservatezza.

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CGUE, Sez. III, sent. del 3 marzo 2023 nella causa C‑268/21.

Pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale della Corte suprema della Svezia (nell’ambito di una controversia tra due società ed in merito alla richiesta di comunicazione del registro elettronico del personale della società che aveva eseguito i lavori, al fine di determinare l’importo delle opere per le quali l’altra società era tenuta a corrispondere la retribuzione), la Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – dopo aver precisato che qualsiasi trattamento di dati personali, compreso un trattamento effettuato dalle autorità pubbliche (come le autorità giurisdizionali), deve soddisfare le condizioni di liceità fissate dall’art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) – ha affermato che il citato articolo deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, alla produzione, come elemento di prova, di un registro del personale contenente dati di terzi, raccolti principalmente ai fini dei controlli fiscali e, dunque, per finalità diverse da quella per cui i dati erano stati raccolti. Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale – con la quale il giudice di rinvio ha chiesto se gli artt. 5 e 6 del RGPD debbano essere interpretati nel senso che, nel valutare se debba essere disposta, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice è tenuto a prendere in considerazione gli interessi dei soggetti di cui trattasi – la Corte di Lussemburgo, dopo aver chiarito che la produzione di un documento contenente dati personali contribuisce al rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (art. 47, secondo comma, della Carta), hanno affermato che dette norme devono essere interpretate nel senso che, nel valutare se debba essere disposta la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione gli interessi delle persone di cui trattasi e a ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, del tipo di procedimento di cui trattasi e tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale Regolamento.