ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

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CGARS: i rapporti parentali non valgono di per sé soli a integrare un sintomo di legame con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

CGARS, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 30 dicembre 2019, n. 1099


1. I rapporti parentali non valgono di per sé soli a integrare un sintomo di legame con la criminalità organizzata di stampo mafioso, ma vanno “uniti” ad (altri) elementi indiziari significativi per poter legittimamente considerare sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte o indirizzi della impresa interessata, e fondare così l’adozione di una misura interdittiva.

In altri termini, i legami parentali, in sé considerati, non possono essere apprezzati quali elementi in grado di sostenere in maniera autonoma una interdittiva antimafia, e possono assumere rilievo soltanto ove emerga una concreta verosimiglianza dell'ipotesi di controllo o di condizionamento sull'impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell'impresa stessa; o, comunque, qualora risulti un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscono strumenti volti a diluire e mascherare l'infiltrazione mafiosa nella impresa considerata.
Il rapporto parentale, di coniugio o di affinità rileva dunque nella misura in cui lo si associ ad altri elementi indiziari significativi.
 
2. Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere vagliato secondo un ragionamento di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come invece tipicamente accade per l’accertamento diretto ad affermare la responsabilità penale; tale valutazione implica invece una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, basato su indizi tali da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
In particolare, i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni "espressione di ampia discrezionalità" valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata.
Il sistema del codice antimafia, peraltro, non richiede né la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la infiltrazione sia in atto, né in quale misura essa condizioni le scelte dell’impresa.
Va, quindi, ribadita l’estraneità, al sistema delle informazioni antimafia, di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio, poiché simile logica, propria del giudizio penale, vanificherebbe la finalità anticipatoria della informativa antimafia, che è quella di prevenire un grave pericolo, e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.