ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XV - n. 12 - Dicembre 2023

  Ultimissime



Ammissibilità della c.d. “clinicizzazione” dei professori universitari. Pronuncia del TAR Brescia.

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TAR Brescia, sent. del 9 ottobre 2023 n.731.

Per conferire ai professori universitari – anche straordinari- l’incarico di direzione di una UOC in un’azienda ospedaliero-universitaria non occorre esperire procedure di selezione mediante colloquio e analisi comparativa di curricula, titoli professionali, volumi di attività svolta e aderenza al profilo ricercato: difatti il perpetuarsi della prassi di clinicizzazione delle strutture ospedaliere non crea una sperequazione a vantaggio del personale universitario, che si troverebbe in posizione di favore, una volta acquisito lo status di direttore di una divisione o di un servizio ospedaliero, dato che tale personale rimane preposto alle funzioni di direzione, senza il superamento di una selezione valutativa e regole di progressione di carriera, a tutto detrimento dei medici che hanno sempre svolto funzioni nell’ambito della struttura, cui rimarrebbero definitivamente precluse le aspettative di conseguire le funzioni apicali, perché tale assunto non considera che in ambito medico l’integrazione tra attività universitaria di didattica e di ricerca e attività ospedaliera di assistenza è indispensabile, che i professori di ruolo sono selezionati mediante un concorso pubblico, che i professori straordinari non sono nominati unilateralmente dall’azienda sanitaria ma d’intesa con l’Università (la quale valuta il profilo del singolo candidato, che deve avere conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero essere in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale), e che comunque la durata dell’incarico di professore straordinario è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.