Ultimissime

Cassazione: le ASL italiane devono rimborsare le spese per cure urgenti e di altissima specializzazione eseguite all’estero da cittadini italiani.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 19024 del 16 luglio 2019.
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha riconosciuto “legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, nell’urgenza e impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani, costituendo jus receptum il principio secondo cui “con riguardo all’assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all’estero il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell’eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse”.
Il Supremo Collegio richiamando il D.M. 3 novembre 1989 ha precisato che le tipologie delle prestazioni erogabili e rimborsabili dal SSN devono possedere "specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia" e non debbono essere "ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani", specificando che "è considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell’assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure"; delinea (art. 5) la definizione di "centro di altissima specializzazione" nella "struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standard, criteri e definizioni propri dell’ordinamento sanitario italiano".