ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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I crediti tributari regionali non godono di privilegio

di GIANLUIGI PALLOTTA
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I crediti tributari regionali non godono di privilegio?

Di GIANLUIGI PALLOTTA

 Abstract: La presenza di lacune nell’ordinamento giuridico richiede giocoforza una vis espansiva dell’indirizzo giurisprudenziale tendente a colmare, in maniera efficace e corretta, i casi di anomia e di carenza di norme giuridiche.

L’art. 2752, comma 3 c.c. estende il privilegio generale sui beni mobili ai crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province, subordinandolo al privilegio dello Stato, utilizzando in tal senso la locuzione “tributi degli Enti Locali”.

La Costituzione all’art. 5 “riconosce e promuove” le “autonomie locali”. Pertanto, si riferisce a tutti gli Enti disciplinati dal Titolo V della Carta Costituzionale, andando a ricomprendere anche le Regioni.

Ciononostante ci troviamo di fronte ad un caso di anomia giuridica, poiché le Regioni non sono esplicitamente menzionate all’interno dell’ultimo comma dell’art. 2752 del codice Civile.

La questione ha dato luogo a molte pronunce di diverse autorità giurisdizionali, decisioni spesso contrastanti, foriere di trattamenti diversificati.

Attendendo l’intervento del legislatore, questo disordine potrebbe essere risolto, attingendo alle decisioni Suprema Corte, che garantisce l’uniforme applicazione del diritto mediante l’esercizio della funzione di nomofilachia.