ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Carola Rackete ha agito nell’adempimento di un dovere. Il Gip non convalida la richiesta di incarcerazione. I motivi della decisione.

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Tribunale di Agrigento, ordinanza n. 3169 del 02 luglio 2019.

Con il provvedimento in esame il Gip di Agrigento ha escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione dei reati di resistenza e violenza a nave da guerra.

Il Gip dopo una dettagliata e precisa ricostruzione dei fatti contestati all’indagata Carola Rackete, partendo dal soccorso in mare e dagli obblighi che dallo stesso derivano, è giunto alla valutazione che: “in via assolutamente preliminare va esclusa la ricorrenza, nella specie, dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 1100 del Codice della navigazione (Resistenza o violenza contro nave da guerra). Invero per condivisibile opzione ermeneutica del Giudice delle Leggi (Corte Cost. sent. 35 del 2000)  le unità navali della Guardia di Finanza sono considerate navi da guerra “solo quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri dove non vi sia una autorità consolare”. Nella fattispecie, al contrario, la nave della Guardia di Finanza indicata nell’atto di incolpazione operava in acque territoriali, all’interno del Porto di Lampedusa. Residua dunque la sola ipotesi dell’art. 337 c.p., in ordine alla quale deve osservarsi, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall’indagata (a tenore delle quali ella avrebbe operato un cauto avvicinamento alla banchina portuale) e da quanto emerge dalla visione del video in atti, che il fatto deve essere di molto ridimensionato, nella sua portata offensiva, rispetto alla prospettiva accusatoria fondata sulle rilevazioni della p.g.; nondimeno, l’aver posto in essere una manovra pericolosa nei confronti dei pubblici ufficiali sulla motovedetta della Guardia di Finanza, senz’altro costituente il portato di una scelta volontaria seppure calcolata, permette di ritenere sussistente il coefficiente soggettivo necessario ai fini della configurabilità concettuale del reato in discorso. Detto reato, ad ogni modo, deve ritenersi scriminato, ai sensi dell’art. 51 c.p. per aver agito in adempimento di un dovere. L’attività del capitano della nave SEA WATCH 3, di salvataggio in mare di soggetti naufraghi, deve, infatti, considerarsi adempimento degli obblighi derivanti dal complesso quadro normativo internazionale”.

Secondo il Gip, nel caso in esame, non incide neanche l’art. 11 comma ter del Decreto Sicurezza bis in quanto il divieto interministeriale da esso previsto (di ingresso, transito e sosta) può avvenire, sempre nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, solo in presenza di attività di carico e scarico di persone in violazione delle leggi vigenti nello Stato costiero, ipotesi non riscontrata in quanto si tratta di salvataggio di persone in mare a rischi naufragio.

Inoltre, continua il Gip, la violazione dell’art. 11 comma 1 ter comporta l’applicazione di una sanzione in via amministrativa esclusivamente e non fa venire meno l’obbligo di assicurare il soccorso e la conduzione presso gli appositi centri di accoglienza.

Ribadisce quindi il Gip che la condotta dell’indagata costituisce il prescritto esito dell’adempimento di un dovere impostogli da una norma giuridica che la obbliga a condurre i naufraghi nel porto sicuro più vicino.

Il Gip ha pertanto escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 1100 del Codice della navigazione e del reato di cui all’art. 337 c.p. per via dell’operatività della scriminante prevista all’art. 51 c.p. e dunque non ha convalidato la richiesta di convalida dell’arresto.