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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Nota a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma - Sezione Terza Ter, Sentenza 2 marzo 2018, n. 2350

A cura di Francesco Oliverio
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“In seguito all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, le mere pretese ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione nel bilancio di liquidazione richiederebbe un'attività ulteriore (..) la liquidazione di una società personale da parte dell’unico socio con personalità giuridica, non dà luogo ad una successione universale ”  

La sentenza in esame affronta il tema della sorte dei rapporti giuridici di titolarità della società di persone a seguito della liquidazione della stessa da parte dell’unico socio con personalità giuridica. Il T.A.R. del Lazio – sede di Roma, con la summenzionata sentenza pone in evidenza come, la liquidazione della società di persone e la sua cancellazione dal registro delle imprese,non dia luogo ad una successione universale in favore dell’unico socio con personalità giuridica, confermando l’orientamento tracciato dalle SS.UU della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013. Il TAR ha considerato da un lato improcedibile il ricorso proposto dall’originaria ricorrente, ormai cancellata dal registro delle imprese, e dall’altro ha ritenuto inammissibile la costituzione del socio unico, in quanto privo di legittimazione. Sottolinea infatti il Tar che a seguito dell’estinzione della società e la conseguente cancellazione della stessa dal registro delle imprese, non si trasferiscono in capo ai soci, ne’ in regime di contitolare ne’ di comunione indivisa, le mere pretese, azionate o azionabili in giudizio, ne’ i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione nel bilancio di liquidazione richiederebbe una attività ulteriore.