ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Conseguenze della tardiva produzione delle giustificazioni inerenti all’anomalia dell’offerta. Pronuncia del TAR Calabria.

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TAR Calabria, Sez. I, sent. del 20 ottobre 2022, n. 1801.

Lamenta il deducente la violazione dell’art. 97, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 ed il vizio di eccesso di potere, in quanto lo stesso sarebbe stato illegittimamente escluso per la tardività delle giustificazioni dell’offerta anomala inviate alla Commissione, le quali sarebbero dovute “… inderogabilmente pervenire entro il giorno 16/10/2021 alle ore 14:00”, mentre sono state inoltrate dal Omissis il 16.11.2021.

La censura è fondata.

Condivisibile giurisprudenza sostiene che la tardiva produzione delle giustificazioni inerenti all’anomalia dell’offerta non può determinare di per sé solo l’esclusione dell’operatore economico, laddove la verifica della Commissione sia stata comunque eseguita successivamente all’acquisizione della documentazione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 18 maggio 2018, n. 5534). Trasponendo il richiamato orientamento ermeneutico alla fattispecie, risulta che il collegio esaminatore si è riunito per la verifica della congruità delle offerte il 7.03.2022, cosicché in tale data aveva comunque a disposizione i rilievi giustificativi inoltrati dal raggruppamento deducente.