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La Suprema Corte si esprime sull'equiparazione dei diritti portuali con quelli aereoportuali.
Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. dell'8 maggio 2024, n. 12489.
La Sezione Tributaria, pronunciandosi su questione avente rilevanza nomofilattica, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«I diritti di porto, quali contributi tariffati obbligatoriamente dalle Autorità portuali, sono equiparabili normativamente ai diritti aereoportuali, dando luogo così ad un aggio spettante alle imprese di navigazione per la loro riscossione dai passeggeri, a titolo di rivalsa, da ricomprendersi nella base imponibile ai fini IVA».