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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il Consiglio di Stato si esprime sulla configurabilità dell’errore revocatorio nel caso di mancata pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale.

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Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 5 aprile 2024, n. 3164.

Se il giudice nazionale di ultima istanza non può essere obbligato dalle parti “a presentare una domanda di rinvio pregiudiziale”, è tuttavia obbligato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio e, nel caso in cui ritenga di non rinviare, a motivare sul difetto di rilevanza o sulle altre ragioni di esonero dall’obbligo di rinvio, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia EU. In definitiva, si può affermare che in ragione del “sistema di cooperazione tra la Corte di giustizia UE e i giudici nazionali” di cui prima all’art. 177 e ora all’art. 267 T.F.U.E., terzo paragrafo, nonché dell’evoluzione dell’ordinamento europeo, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. va riferito anche all’istanza di rinvio pregiudiziale esplicitamente avanzata dalle parti, in specie dinanzi al giudice di ultima istanza. L’omissione di pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale è quindi, sotto questo profilo, equiparabile all’omessa pronuncia su domanda o eccezione di parte, con la conseguenza che anche a tale fattispecie sono applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sulla rilevanza del processo causale che ha determinato l'omessa pronuncia e sulle condizioni che consentono di fare valere l'omissione di pronuncia non ex se, ma come risultato di un vizio dovuto ad errore di fatto revocatorio. Pertanto, anche per l’istanza di rinvio pregiudiziale, l’errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame l’istanza medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione dell’istanza