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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Sezioni Unite: nel rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa è inammissibile il regolamento di competenza.

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Corte di Cassazione, SS.UU, Sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019.

Con la pronuncia in rilievo le Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve, di contro, ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.